Una delle maggiori fonti di dispersione del calore può essere provocata da porte e finestre. La loro capacità di isolamento termico (sia in estate mantenendo il fresco all’interno della stanza che in inverno trattenendo il calore) e acustico è di assoluto rilievo, permettendo di ridurre così l’intensità di utilizzo degli impianti di riscaldamento, abbattendo le emissioni inquinanti.
Il Superbonus 110%
L’agevolazione del Superbonus con la sua aliquota al 110% per le detrazioni delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica (comprendenti a vario titolo l’installazione di impianti fotovoltaici, interventi antisismici, realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) è una primaria occasione di abbattimento dei consumi.
Gli interventi a porte e finestre
Essendo correlati agli interventi principali di efficientamento energetico, sono vari gli interventi ammessi per porte e finestre, ma non come interventi unici. La sostituzione degli infissi comprende le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, allora la stessa riconosce l’accesso all’super agevolazione, anche se entro determinati limiti.
Tuttavia come detto per poter ottenere l’agevolazione, devono essere eseguiti altri interventi, principali o trainanti, tra cui l’isolamento termico sugli involucri, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e/o di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ed infine lavori antisismici, per i quali la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%.
Massimali e vincoli
Per serramenti e infissi l’agevolazione è riconosciuta a patto che si rispettino i limiti individuati dal legislatore escludendo gli infissi connessi alla modifica dimensionale o, anche, allo spostamento delle aperture, mentre non spettano le detrazioni fiscali in caso di realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, tranne che nei casi di demolizione e ricostruzione.
Per la sostituzione di elementi già esistenti la detrazione del 50% sulle spese sostenute (con un limite massimo di circa 60 mila euro per unità immobiliare) si verifica qualora, alla data di inizio dei lavori, gli edifici siano dotati di un impianto di climatizzazione invernale risultando in regola col pagamento di eventuali tributi (o con richiesta di accatastamento in corso).