Il pacchetto di incentivi del Conto Termico registra un’importante novità con l’approvazione dell’articolo 48-ter durante la conversione nella legge 126 del 13 ottobre 2020 del decreto legislativo 104 in merito alle tipologie di spese che possono contare su una copertura totale dell’importo ammissibile al finanziamento GSE.
Criteri
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, logicamente rimangono salvi tutti i criteri già chiariti in precedenza, ovvero limitazioni sul costo specifico al kW o al metro quadro, i valori massimi dell’incentivo individuati all’ultima colonna della tabella 5 dell’allegato II al DM 16 febbraio 2016 e le modalità di calcolo degli incentivi degli interventi della c.d. categoria 2.
Per poter accedere alla copertura del 100% delle spese ammissibili, gli interventi dovranno rispettare tre caratteristiche, ovvero la titolarità dell’edificio da parte dell’amministrazione pubblica, la registrazione in specifiche categorie catastali e che i lavori di realizzazione dell’intervento proposto siano stati conclusi dopo il 13 ottobre 2020. Vediamo nel dettaglio i primi due criteri.
Titolarità dell’immobile
L’amministrazione pubblica per poter rientrare nei criteri di ammissibilità deve svolgere il ruolo di soggetto ammesso, ovvero essere titolare di diritto di proprietà dell’immobile (o edificio) su cui è stato realizzato l’intervento e avere la disponibilità dello stesso in quanto titolare di altro diritto reale.
Catasto
L’edificio dev’essere registrato al catasto edilizio urbano entro due categorie, ovvero la B/2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro) e la B/5 (Scuole e laboratori scientifici). Da rilevare che la differenza di categoria comporta anche la differente visura (o documentazione catastale) per attestare la categoria dello stesso.
Datazione degli interventi
Logicamente, tali disposizioni si applicano anche a tutte le prenotazioni ammesse precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame ma i cui lavori si completeranno in data successiva al 13 ottobre 2020. Per le prenotazioni già ammesse infatti il ricalcolo dell’incentivo sarà effettuato in fase di saldo, anche nel caso di acconto già erogato. Per quanto riguarda invece quelle inviate e ancora in fase di valutazione, il ricalcolo sarà effettuato successivamente, in fase di saldo.