Il Governo, intenzionato a sponsorizzare l’accesso al Superbonus 110, ha individuato, tra gli scogli e i disincentivi principali, il nodo burocratico.
Per ovviare al nodo formalistico, In occasione dell’approvazione della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, volto ad attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato inserito un pacchetto di tagli e agevolazioni delle regole per usufruire del Superbonus, volto ad incentivare l’accesso ai fondi.
Varianti e manutenzioni straordinarie
Tra i punti della riforma la decadenza dall’obbligo di comunicazione tempestiva di varianti e in generale una semplificazione dei rapporti utilizzando una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ovvero una notifica dell’avvio di lavori edilizi, senza titolo abilitativo ma con una semplice comunicazione da presentare, anche in modalità telematica, all’ufficio tecnico del Comune.
In questo frangente, rientrano gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici (logicamente incentivati col Superbonus) realizzati su parti strutturali e prospetti, venendo considerate come manutenzioni straordinarie. A differenza degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, queste manutenzioni potranno essere notificate con la sola CILA, purché questa attesti gli estremi del titolo abilitativo che ha permesso la costruzione dell’immobile o il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.
I tecnici non saranno pertanto tenuti a verificare lo stato di legittimità dell’immobile, pur rimanendo il diritto a segnalare eventuali irregolarità nelle sedi opportune. Inoltre, eventuali varianti potranno essere comunicate alla fine dei lavori, ad integrazione della CILA. Infine, considerando alcuni casi specifici, per quanto concerne gli immobili datati basterà attestare che la costruzione dell’edificio sia stata ultimata entro il primo settembre del 1967, mentre le opere di cosiddetta “attività di edilizia libera (sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, rifacimento di intonaci interni ed esterni, rinnovamento di opere di lattoneria quali grondaie e pluviali, sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti, come specificate nel Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/2001), andranno unicamente descritte all’interno della CILA.
Le novità della riforma
Sono presenti inoltre ulteriori agevolazioni:
- Un prolungamento di 30 mesi per il trasferimento della residenza dalla stipula dell’atto di compravendita in caso che l’immobile acquistato sia sottoposto ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus.
- Un prolungamento di 30 mesi per la vendita obbligatoria da parte delle imprese degli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica.
- La moltiplicazione del limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari in rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavata dal Rapporto Immobiliare dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate)
- Il mancato conteggio degli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico alla distanza e all’altezza dell’immobile.
- L’agevolazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche per le persone di età superiore ai 64 anni oltre che alle persone diversamente abili.
- La fruizione al Superbonus per le categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (quali ospizi, conventi, ospedali) a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
- La mancata decadenza delle agevolazioni fiscali in caso di violazione meramente formale (o limitatamente al singolo intervento oggetto di omissione o irregolarità.